In questa sezione sono riportati i principali atti normativi in materia di Volontariato e Terzo Settore, che è possibile leggere e scaricare. Il Centro di Servizio per il Volontariato, nonostante il continuo aggiornamento, non garantisce l'aggiornamento con le ultime modifiche normative, pertanto si consiglia di integrare la consultazione con i testi della legislazione nazionale e regionale nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La qualifica di Ets
COS'È
L’ente del terzo settore (Ets) è una delle principali novità della riforma. Si tratta di una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili), mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi. Si tratta di enti privati, con o senza personalità giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
COME FUNZIONA
La qualifica di Ets è facoltativa, ma è requisito fondamentale per entrare nel nuovo sistema del “terzo settore” che consente di accedere a una serie di agevolazioni fiscali (con alcune differenze per le imprese sociali) e prevede anche il rispetto di nuove regole di controllo e di funzionamento.
Per diventare Ets è necessario iscriversi al registro nazionale del terzo settore, avendone i requisiti richiesti e, se necessario, adeguando lo statuto al codice del terzo settore entro il 3 agosto 2019. In caso di estinzione o scioglimento, gli Ets sono obbligati a devolvere il patrimonio. Possono anche costituire un patrimonio per uno specifico affare.
CHI COINVOLGE
Possono essere Ets:
CHI ESCLUDE
Gli enti esclusi dalla riforma sono:
Nello specifico, per direzione si intende l’imposizione della volontà del capogruppo, in sostituzione della volontà controllata.
Per coordinamento si fa riferimento all’influenza sulle azioni delle controllate per impedire attività confliggenti.
Per esercitare controllo, infine, si deve avere:
La nuova normativa non si applica alle fondazioni di origine bancaria che sono normate dalla relativa legge.
Nota: L’attuale normativa elimina la qualifica fiscale di Onlus.
CASI SPECIFICI
ENTI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
Gli enti religiosi dotati di personalità giuridica riconosciuta dallo stato italiano, se decidono di iscriversi al Runts, sono sottoposti a un regime speciale all’interno del codice del terzo settore. Comprendono sia gli enti cattolici che quelli derivanti da altre confessioni religiose.
I primi sono nello specifico diocesi, parrocchie, istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, chiese aperte al culto pubblico, santuari, fabbricerie, associazioni religiose (istituti religiosi e società di vita apostolica), confraternite, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di culto, l’istituto centrale per il sostentamento del clero e gli istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero.
A questi enti si applicano le norme del codice ma devono costituire un “ramo” destinato alle attività di interesse generale previste dalla norma.
Sono obbligati a:
Per quanto riguarda le attività diverse, si applicano le disposizioni fiscali previste dal Testo unico delle imposte sui redditi. Gli enti religiosi non sono obbligati a riportare l’indicazione di ente del terzo settore o Ets nella denominazione.
ASSOCIAZIONI SPORTIVO DILETTANTISTICHE (ASD)
Le Asd che scelgono, pur avendo i requisiti soggettivi, di non iscriversi al Runts, fanno riferimento alla normativa precedente che rimane in vigore e che prevede differenti trattamenti fiscali. Le Asd possono essere iscritte contemporaneamente sia al registro del Coni che al Runts.
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)
Le Ong riconosciute idonee dalla legge 48 del 1987 e poi inserite nell'elenco delle organizzazioni della società civile (Osc) secondo la legge 125 del 2014, secondo la riforma sono iscritte al Runts, previo aggiornamento dello statuto. Le Ong possono essere iscritte contemporaneamente al registro del Maeci e al Runts.
Le Ong riconosciute idonee dalla legge 48 del 1987 e poi inserite nell'elenco delle organizzazioni della società civile (Osc) secondo la legge 125 del 2014, se desiderano essere iscritte al Runts, debbono provvedere all’adeguamento dello statuto a quanto previsto dal codice del terzo settore. Le Ong possono essere iscritte contemporaneamente sia al registro della Aics (Agenzia italiana cooperazione sviluppo) sia al Runts.
PROTEZIONE CIVILE
Anche se sottoposti a direzione e coordinamento da amministrazione pubblica, possono essere Ets anche i soggetti costituiti come Odv operanti della Protezione civile.
CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Nonostante siano sottoposti al controllo dell’amministrazione pubblica, possono essere Ets.
COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI
Pur essendo Ets, fanno riferimento alla relativa disciplina delle cooperative sociali.
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO, ASSOCIAZIONI ANTI USURA, BANDE E FILODRAMMATICHE, ENTI DI MICROCREDITO
Pur essendo Ets, rimangono disciplinati dalle relative leggi.
In base alle attività generali svolte, altri Ets possono essere sottoposti a normative specifiche.
OBBLIGHI E DIVIETI
Obbligo di iscrizione al registro unico nazionale, previo adeguamento dello statuto al codice del terzo settore.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di ente del terzo settore o l’acronimo Ets e deve essere usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione Ets può essere sostituita nei casi in cui è possibile aggiungere le locuzioni Odv, Aps, impresa sociale o ente filantropico.
Vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per le imprese sociali il divieto è attenuato.
È vietato l’uso dell’indicazione ente del terzo settore o dell’acronimo Ets o di locuzioni equivalenti o ingannevoli da parte di soggetti diversi dagli enti del terzo settore. L’utilizzo illegittimo dell’indicazione di ente del terzo settore, di associazione di promozione sociale, di organizzazione di volontariato o ente filantropico oppure i corrispondenti acronimi, Ets, Aps e Odv, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
Gli Ets sono obbligati a tenere i libri sociali e il bilancio d’esercizio o rendiconto (a seconda del tipo di ente). L’obbligo di bilancio sociale è riservato agli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 1 milione di euro. Gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 100mila euro annui devono pubblicare sul proprio sito internet o su quello della rete associativa a cui aderiscono, emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e agli associati.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
La norma introduce una nuova qualifica giuridica, l’Ets, che ricomprende quelle preesistenti. Un ente ha comunque la possibilità di specializzarsi e diventare una delle nuove Odv, Aps, imprese sociali, ente filantropico, ecc.
Vengono introdotte le reti associative, finora assenti nel panorama giuridico italiano e spariscono le Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che dovranno scegliere se iscriversi o meno al Runts.
Viene rinnovata l’impresa sociale, che comprende – con alcune differenze – le cooperative sociali. Le imprese sociali possono essere costituite in forme diverse, anche di società, e hanno una limitata deroga nella redistribuzione degli utili e hanno accesso a una serie di agevolazioni fiscali.
ENTRATA IN VIGORE
Gli Ets saranno ufficialmente riconosciuti dopo l’attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore ma organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus, imprese sociali e bande musicali possono adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2020 utilizzando le maggioranze semplificate.
REGIME TRANSITORIO
Agli enti già esistenti prima della entrata in vigore del codice del terzo settore (3 agosto 2017) continuano ad applicarsi le norme preesistenti. Agli enti costituiti dopo si applicano già le nuove norme.
Attività di interesse generale e diverse
COS'È
Una delle condizioni necessarie per assumere la qualifica di ente del terzo settore (Ets), è quella di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che possono essere di interesse generale sono elencate in modo puntuale dal legislatore e sono svolte secondo le relative normative di riferimento. La gestione gratuita (o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi) o meno delle attività di interesse generale influisce principalmente ai fini della disciplina fiscale, sulla definizione di ente commerciale o non commerciale.
Gli Ets possono esercitare anche attività diverse da quelle generali, a patto che siano indicate nell’atto costitutivo o nello statuto e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri definiti con decreti ministeriali. Le attività secondarie vengono stabilite in base al rapporto tra l’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività rispetto e quelle impiegate nelle attività di interesse generale.
Sulla loro gestione, è atteso un decreto ministeriale di chiarimento.
COME FUNZIONA
Gli Ets possono svolgere le seguenti attività di interesse generale:
Tale elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
* fanno riferimento a una specifica normativa.
CHI COINVOLGE
Tutti gli Ets, con le rispettive differenze per imprese sociali e cooperative sociali.
CASI SPECIFICI
Le imprese sociali possono svolgere tutte le attività di interesse generale elencate, tranne:
Le imprese sociali, inoltre, possono svolgere anche attività di microcredito. Nel caso dell’impresa sociale, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.
Le cooperative sociali, invece, possono svolgere le attività indicate dalla legge di riferimento, in particolare:
OBBLIGHI E DIVIETI
Le attività sono indicate nell’atto costitutivo o nello statuto.
La natura secondaria e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale deve essere documentata dall'organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Nell’ambito delle attività, viene definita per la prima volta la raccolta fondi, come il “complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale”. A tal proposito, la norma autorizza a effettuare la raccolta fondi anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’ente che non svolga, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale perde la qualifica di ente del terzo settore.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Nelle normative precedenti si faceva riferimento al concetto di “attività di utilità sociale”, ovvero di un’attività rivolta al singolo soggetto svantaggiato. Nella riforma del terzo settore, si parla di “attività di interesse generale”, ponendo così attenzione ai bisogni dell’intera società civile.
Alle attività di interesse generale tipiche delle Onlus si aggiungono l’housing sociale, il commercio equo solidale, la radiodiffusione a carattere comunitaria, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e l’agricoltura sociale.
ENTRATA IN VIGORE
Dal 3 agosto 2017 per quanto riguarda gli enti del terzo settore e dal 20 luglio 2017 per le imprese sociali.
NORMATIVA TRANSITORIA
Gli enti costituito dopo la entrata in vigore del codice del terzo settore (3 agosto 2017) devono già conformarsi alle presenti disposizioni. Per gli enti costituiti prima di tale data e fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continua ad applicarsi la normativa precedente relativa all'iscrizione degli enti nei registri onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Gli Ets saranno ufficialmente riconosciuti dopo l’attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore ma organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus, imprese sociali e bande musicali possono adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2020 utilizzando le maggioranze semplificate.
Le disposizioni fiscali menzionate si applicano agli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (imposta dalla disciplina dell’Unione Europea sugli aiuti di stato) e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del registro unico nazionale del terzo settore.
Tipologie di ETS (D.LGS. 117/17)
La Riforma del Terzo Settore e il Codice del Terzo Settore individuano 7 tipologie differenti di Ente di Terzo Settore ognuna delle quali ha delle proprie specificità.
Tipologie di Ente di Terzo Settore previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17) sono:
Fonte: Cantiere del Terzo Settore
ODV – organizzazione di volontariato
COS'È
Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Aps (associazioni di promozione sociale) sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività. La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non svolge attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri soci.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Odv fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BASE ASSOCIATIVA
Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.
Se questo requisito viene meno, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.
ATTIVITÀ
Le Odv possono svolgere le seguenti attività:
VOLONTARIATO E LAVORO
Le Odv devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
Le Odv possono avvalersi di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
I componenti degli organi sociali, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell’organo di controllo.
AGEVOLAZIONI
Le Odv sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti delle Odv, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)
Le Odv hanno diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei centri di servizio per il volontariato. Inoltre, esprimono almeno un membro nell’Organismo nazionale di controllo (Onc) e due negli Organismi territoriali di controllo (Otc) sui Csv.
OBBLIGHI E DIVIETI
DENOMINAZIONE SOCIALE
Deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo Odv.
L'indicazione illegittima della locuzione di organizzazione di volontariato o l'acronimo Odv, oppure di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. La pena è il pagamento di una sanzione che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
RUNTS
Per godere dei benefici previsti dalla normativa, un’Odv deve essere iscritta nell’apposita sezione del Runts. Le Odv già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d’ufficio a quello nazionale: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno precedente all’operatività del registro. Gli uffici del Runts avranno poi 6 mesi di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti. Le Odv che verranno cosi iscritte d’ufficio, nel caso non desiderassero rimanere iscritte nel Runts, dovranno presentare domanda di cancellazione.
Le nuove Odv costituite dopo la operatività del Runts dovranno presentare domanda di iscrizione.
ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE
Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall’assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere nominato amministratore, un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.
Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell’organo di controllo, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nello svolgimento della loro funzione.
Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria.
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Odv e le Aps, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle Odv, iscritte da almeno sei mesi nel Runts, aderenti ad una rete associativa nazionale, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.
In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
RISORSE ECONOMICHE
Per lo svolgimento e il funzionamento delle attività, le Odv possono avere le seguenti entrate:
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
Attività non commerciale
La normativa prevede per tutti gli Ets una serie di attività che vengono considerate non commerciali secondo specifici criteri. Per le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici a queste attività se ne aggiungono delle altre che, se svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non vengono considerate commerciali, e sono:
Attività commerciale
Le misure fiscali per le Odv sono tra le più agevolate. Le Odv possono svolgere in modalità commerciale le loro attività e possedere partita Iva.
Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.
Donazioni
Solo per le Odv la detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.
Imposta di registro
Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv sono esenti dall'imposta di registro. Per le altre agevolazioni si fa riferimento alla normativa generale per gli Ets.
CASI SPECIFICI
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono sottoposte alla relativa normativa.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
COSTITUZIONE
Possono essere Odv solamente le associazioni, riconosciute e non: prima potevano assumere la forma giuridica che ritenevano più adeguate (tra cui le fondazioni).
BASE ASSOCIATIVA
È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone o almeno 3 Odv.
ATTIVITÀ SVOLTE
Prima della riforma una Odv poteva essere tale solamente se operava nell’ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi ad esempio a soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione di difficoltà). Le Odv possono svolgere attività in uno o più ambiti previsti dal codice del terzo settore, dove sono menzionate anche attività diverse, quali ad esempio quelle culturali o educative. Una Odv, infatti, può perseguire non solo finalità solidaristiche, ma anche civiche e di utilità sociale.
LAVORO
Viene introdotto il limite di lavoratori impiegati (non superiore al 50% del numero dei volontari): con la normativa precedente il limite era fissato al regolare funzionamento dell’Odv oppure al numero occorrente per qualificare o specializzare l’attività svolta. Questo profilo prima era regolato in modo diverso da ogni regione o provincia autonoma.
REGISTRO
Finora esisteva solo il registro di cui si dotata la singola Regione, ciascuno disciplinato con modalità diverse. Ora vi è un registro unico nazionale, omogeneo nelle modalità e criteri di funzionamento.
APS – Associazione di Promozione Sociale
COS'È
L’associazione di promozione sociale (Aps) è una particolare categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), i loro familiari o a terzi. Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti ai propri enti associati. Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in base ai destinatari delle attività svolte.
CHI ESCLUDE
Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che
A esclusione degli aspetti specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BASE ASSOCIATIVA
Si tratta di associazioni formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta Aps. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
ATTIVITÀ
Le Aps possono svolgere le seguenti attività (anche in forma di impresa):
Per queste ultime due voci, il vincolo è che si tratti di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, che siano rivolte ai propri soci e soggetti assimilati, che non vengano utilizzati strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
VOLONTARIATO E LAVORO
Le Aps si devono avvalere istituzionalmente di volontari. Sono loro che devono svolgere principalmente le attività di interesse generale e non possono essere in nessun caso retribuiti.
A eccezione di questa regola generale, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, le Aps ricorrere a lavoratori, dipendenti o autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell'ente. Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 soci).
AGEVOLAZIONI
Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti delle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati, e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
OBBLIGHI E DIVIETI
BASE ASSOCIATIVA
Se il requisito del numero di soci (almeno 7 persone fisiche o 3 Aps) viene meno, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts. Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria entro il 3 agosto 2019.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
DENOMINAZIONE SOCIALE
Deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo Aps. L’utilizzo illegittimo della locuzione associazione di promozione sociale o dell'acronimo Aps, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata in modo improprio da soggetti diversi. La pena è una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
RUNTS
Un’Aps, per essere considerata tale, deve essere iscritta nell’apposita sezione del registro unico nazionale degli Ets. Le Aps già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d’ufficio al Runts: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno antecedente all’operatività del registro.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
ATTIVITÀ NON COMMERCIALI
Per le Aps, sono considerate non commerciali:
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le Aps possono svolgere attività commerciali, classificate come tali qualora non rispettino i requisiti di cui al precedente paragrafo.
Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.
Si considerano invece comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
DONAZIONI
Le detrazioni dell’imposta sul reddito imponibile la donazione effettuata a favore delle Aps segue la regola relativa a tutti gli Ets.
CASI SPECIFICI
Come già più sopra segnalato, la base associativa di una Aps può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps. Nel caso di enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che associano un numero non inferiore a 500 Aps tale limite non si applica.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
FINALITÀ
La normativa precedente alla riforma affidava alle Aps il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale; con la riforma del terzo settore, le finalità vengono ricondotte a quelle previste per la generalità degli Ets. Infatti, devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
COSTITUZIONE
Viene specificato nella nuova normativa che la forma di associazione deve essere riconosciuta o non riconosciuta.
BASE ASSOCIATIVA
Viene posto un limite quantitativo dei soggetti che costituiscono la nuova Aps.
DENOMINAZIONE
Si introduce l’obbligo di indicare la sigla Aps nella denominazione.
ENTRATA IN VIGORE
La normativa entra in vigore dal 03 agosto 2017.
Gli aspetti fiscali, invece, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui il registro unico nazionale diventerà operativo.
Prima di tale data, continua ad applicarsi il regime fiscale preesistente.
NORMATIVA TRANSITORIA
Fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continua ad applicarsi la normativa precedente che fa riferimento all’iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale.
Entro il termine del 30 giugno 2020, le Aps possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per:
Per le Aps che si costituiscono dal 3 agosto 2017 in poi lo statuto deve essere già conforme alle norme del codice del terzo settore per quanto riguarda le indicazioni applicabili in via diretta e immediata, escluse, quindi, quelle derivanti dall’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore.
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.
ATTENZIONE!
– La registrazione di atto costitutivo e statuto è possibile solo DOPO aver ottenuto il codice fiscale
– Entro 60 giorni DALLA COSTITUZIONE dell’associazione è necessario compilare e inviare il MODELLO EAS
ETS - Altri enti del terzo settore
COS'È
Entro tale categoria (che vedrà una propria apposita sezione nel registro unico nazionale del terzo settore - Runts) rientreranno tutti gli enti che non troveranno adeguata collocazione nelle altre sezioni del registro.
CHI COINVOLGE
Il codice del terzo settore chiarisce che le sue disposizioni si applicano, nei casi in cui non sono derogate e in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del terzo settore (Ets) che hanno una disciplina particolare, diversa da organizzazione di volontariato (Odv), associazione di promozione sociale (Aps) o impresa sociale (es. Ong, Asd, associazioni bandistiche, etc.), ma per le quali non è prevista una apposita sezione nel Runts.
Le norme del codice del terzo settore si applicano agli enti religiosi civilmente riconosciuti limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del codice – salvo quelle di cui il codice stesso esclude l’applicazione – e sia depositato nel registro unico nazionale del terzo settore.
Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.
Inoltre, rientrano nel terzo settore i soggetti operanti nel settore della protezione civile e i corpi volontari dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
Oltre agli enti, appena menzionati, la categoria degli “altri enti del terzo settore” serve a comprendere anche soggettività non categorizzate dalla legge. Per questo, la previsione degli “altri enti” serve ad aggiungere un fattore di flessibilità alla normativa, introducendo una “porta aperta” a nuovi tipi di enti che stanno nascendo e potrebbero nascere in futuro, dalla vitalità del non profit.
CHI ESCLUDE
Il codice del terzo settore non si applica alle fondazioni bancarie, pur trattandosi di enti che concorrono al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Inoltre, non fanno parte del terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Sono escluse anche le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, comprese le istituzioni educative, le aziende pubbliche e loro consorzi e associazioni, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, gli altri enti di terzo settore fanno riferimento alla normativa generale degli Ets
CASI SPECIFICI
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono soggetti ad alcune regole particolari, rispetto agli altri enti di terzo settore. A essi, infatti, non si applica:
Inoltre, il codice prevede che negli enti di terzo settore la nomina di uno o più amministratori può essere attribuita anche a enti religiosi.
ENTRATA IN VIGORE
3 agosto 2017
REGIME TRANSITORIO
Fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Gli Ets saranno ufficialmente riconosciuti dopo l’attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore ma organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Onlus, imprese sociali e bande musicali possono adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2020 utilizzando le maggioranze semplificate.
EF - Ente filantropico
COS'È
L’ente filantropico è un ente del terzo settore (Ets) sotto forma di associazione riconosciuta (quindi in possesso di personalità giuridica di diritto privato) o fondazione con la finalità di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Il vincolo della personalità giuridica è dettato dalla necessità di avere un patrimonio adeguato.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, gli enti filantropici fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione o fondazione.
CHI ESCLUDE
Sono escluse le fondazioni di origine bancarie, disciplinate da apposita normativa.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
ATTIVITÀ
Gli enti filantropici possono erogare denaro, beni e servizi, anche di investimento a sostegno di:
Pertanto l'attività può essere svolta o a diretto beneficio di persone o a sostegno delle attività di Ets.
REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)
Un ente filantropico, per essere considerato tale, deve essere iscritto nell’apposita sezione del registro unico nazionale del terzo settore.
COSTITUZIONE E ORGANI SOCIALI
Nei suoi atti costitutivi indica i principi di riferimenti quali la gestione, la raccolta fondi, le modalità di erogazione e di investimento a sostegno degli enti del terzo settore a cui devono attenersi.
RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività derivano principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi da impiegare per il raggiungimento degli scopi statutari.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
Attività non commerciale
La normativa prevede per tutti gli Ets una serie di attività che vengono considerate non commerciali secondo specifici criteri. Per le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici a queste attività se ne aggiungono delle altre che, se svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non vengono considerate commerciali, e sono:
OBBLIGHI E DIVIETI
DENOMINAZIONE SOCIALE
La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico.
L’utilizzo illegittimo della dicitura ente filantropico, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata in modo improprio da soggetti diversi. La pena è una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
RUNTS
Un ente filantropico, per essere considerato tale, deve essere iscritto nell’apposita sezione del registro unico nazionale degli Ets.
RISORSE ECONOMICHE
L’atto costitutivo deve indicare i principi ai quali attenesti per la gestione delle risorse, la
destinazione, nonché le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi.
BILANCIO SOCIALE
Gli enti filantropici sono obbligati a redigere sempre il bilancio, qualsiasi siano i ricavi, proventi o entrate, e pubblicarli sul proprio sito internet. Il bilancio deve essere redatto secondo le linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale. Ad oggi le linee guida non sono state ancora pubblicate.
Gli enti filantropici nel bilancio sociale devono inserire l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio e l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.
CASI SPECIFICI
Le organizzazioni di volontariato che, a seguito della trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella sezione speciale del Runts, godono dell’esenzione dall’imposta sul reddito delle società sui redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Finora la stessa figura era conosciuta sotto forma di fondazioni, associazioni filantropiche e fondazioni di comunità. La riforma attribuisce agli enti filantropici una sua specifica identità, una sezione dedicata nel registro unico nazionale del terzo settore ed apposite regole fiscali.
ENTRATA IN VIGORE
Le disposizioni sul terzo settore entrano in vigore il 3 agosto 2017.
Le norme fiscali, invece, entreranno in vigore dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.
Le agevolazioni (detrazioni e deduzioni) sono già in vigore dal 01/01/2018.
REGIME TRANSITORIO
Fino all'emanazione delle linee guida sul bilancio sociale, la sua redazione è facoltativa.
Rete associativa
COS'È
Le reti associative sono enti del terzo settore (Ets) costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Ets loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le reti associative fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BASE ASSOCIATIVA
Le reti associative sono tali se associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 Ets o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
CONVENZIONI
Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.
CASI SPECIFICI
Le reti associative nazionali associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 Ets o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.
Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche:
La qualifica di rete associativa nazionale è rilevante in quanto:
OBBLIGHI E DIVIETI
ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE
I rappresentanti legali ed amministratori delle reti associative non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. In caso contrario, non possono essere iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea. Come regola generale, ciascun associato ha un voto ma nell’atto costitutivo o nello statuto si possono attribuire più voti agli associati che siano enti del terzo settore, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
Nel caso delle reti associative, le modalità e i limiti delle deleghe di voto possono essere disciplinate anche in deroga alla regola generale.
Anche le competenze dell'assemblea possono essere disciplinate in deroga alle regole generali stabilite per le competenze dell’assemblea degli enti di terzo settore.
RISORSE
L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per l’accesso alle risorse del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore, che in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del terzo settore.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
La normativa riconosce e valorizza le reti associative, intese quali organizzazioni che associano enti del terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
ENTRATA IN VIGORE
Dal 3 agosto 2017 per le norme del codice del terzo settore.
REGIME TRANSITORIO
Ogni riferimento al Consiglio nazionale del terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti.
Ogni riferimento al registro unico nazionale del terzo settore diviene efficace dalla sua operatività.
IS - Impresa sociale
COS'È
La qualifica di impresa sociale può essere attribuita a tutti gli enti privati (inclusi quelli del libro V del codice civile, cioè società, sia di capitali che di persone) che:
Per imprenditore si intende chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Il codice del terzo settore identifica una specifica sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts) dedicata alle imprese sociali, incluse le cooperative sociali.
CHI COINVOLGE
Possono essere qualificate come imprese sociali sia gli enti del Libro I del codice civile (associazioni, fondazioni), sia gli enti del Libro V e quindi le società costituite ad esempio in forma di Srl o di Spa o le cooperative. Le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. A questi ultimi, si applica la disciplina dell’impresa sociale, quando non incompatibile con la normativa specifica.
CHI ESCLUDE
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:
Queste realtà possono essere socie di un’impresa sociale ma non ne possono detenere il controllo.
Il fatto che i volontari debbano essere minoritari (oltre che operare in modo complementare e non sostitutivo rispetto ai lavoratori retribuiti), rende di fatto incompatibile la qualifica di impresa sociale con le organizzazioni di volontariato, nella quali i volontari devono essere prevalenti.
Di fatto si escludono anche per le associazioni di promozione sociale che debbono realizzare le proprie attività “avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati”.
Alle imprese sociali si applicano, ove compatibili, tutte le prescrizioni previste per il terzo settore, mentre per gli aspetti non disciplinati fa fede il codice civile con riferimento alla forma giuridica dell’impresa sociale.
COME FUNZIONA
COSTITUZIONE E ISCRIZIONE
L'impresa sociale è costituita con atto pubblico, e gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa, indicando in particolare l’oggetto sociale, con specifico riferimento alle attività di interesse generale svolte e all'assenza di scopo di lucro.
L’impresa sociale deve iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. Tale iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.
BASE ASSOCIATIVA
I soci – la cui ammissione è coerente con principi di non discriminazione – devono essere persone fisiche e giuridiche, nonché pubbliche amministrazioni. È necessario, inoltre, avere un organo direzionale i cui componenti siano individuati tra i soci, mentre una parte minoritaria può anche essere individuata tra persone esterne all'ente.
ATTIVITÀ
Deve esercitare l’attività di impresa in modo stabile e prevalente. Deve operare per una quota pari ad almeno il 70% dei ricavi in attività di interesse generale, o anche svolgere attività diverse laddove attraverso di esse siano inseriti almeno il 30% di lavoratori svantaggiati.
Alcune attività di interesse generale previste dalla normativa generale degli enti di terzo settore, inoltre, non possono essere esercitate dall’impresa sociale.
LAVORO E VOLONTARIATO
La maggioranza delle persone che operano nell’impresa sociale lo deve fare nell’ambito di un rapporto di lavoro: i volontari, quindi, devono essere minoritari.
L’impresa sociale deve favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri stakeholder attraverso meccanismi consultivi e/o partecipativi, statutariamente previsti. Il coinvolgimento deve essere effettivo, e quindi prevedere meccanismi di consultazione o partecipazione che consentano a tali soggetti di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, e soprattutto su quelle che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.
Le forme e le modalità di coinvolgimento devono essere riportate nel bilancio sociale. I lavoratori ed eventualmente gli utenti devono nominare almeno un componente dell'organo di amministrazione e uno dell'organo di controllo quando le imprese sociali non siano società cooperative a mutualità prevalente e superino due tra i seguenti limiti: un totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 2.2. milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4.4 milioni di euro; 25 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
L’impresa sociale deve assicurare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di lavoro e prevedere una differenza retributiva tra dipendenti che non superi il rapporto uno a otto, documentando come tale parametro sia effettivamente rispettato.
TRASPARENZA
L’impresa sociale deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti; a tal fine è richiesto di tenere registrazioni contabili, redigere il bilancio di esercizio, depositarlo presso il registro delle imprese e pubblicarlo sul proprio sito internet; deve inoltre dotarsi di un collegio sindacale come organo di controllo interno statutariamente previsto, nonché, oltre a determinati limiti dimensionali, di un revisore legale.
In sostanza, un’impresa sociale deve assumere gli obblighi di trasparenza cui sono tenute le imprese. Le imprese sociali sono altresì tenute alla redazione e pubblicizzazione del bilancio sociale, indipendentemente dalla loro dimensione economica e forma giuridica. È inoltre prevista per tutte le imprese sociali una attività ispettiva che richiama la revisione cui sono sottoposte le cooperative, prevedendo che il Ministero del lavoro, oltre a svolgere tale accertamento in proprio, possa avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali di almeno cinque diverse Regioni.
PATRIMONIO
In caso di trasformazione, fusione o scissione di una impresa sociale, va evitato che il patrimonio accumulato grazie all’attività svolta dall’ente mentre era configurato come impresa sociale sia reso divisibile e quindi fruibile privatamente. Quindi non è possibile, ad esempio, accumulare un patrimonio come impresa sociale e poi essere incorporati, con il proprio patrimonio, entro un’impresa for profit. Allo scioglimento dell’impresa sociale il patrimonio va devoluto, sul modello delle società cooperative, a specifici fondi.
OBBLIGHI E DIVIETI
DENOMINAZIONE
La denominazione dell’impresa sociale, i relativi atti e la corrispondenza, devono contenere l'indicazione di “impresa sociale”. Tale indicazione, o indicazioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.
STRUTTURA PROPRIETARIA E CARICHE SOCIALI
All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile sulla direzione e coordinamento di società e sul gruppo cooperativo paritetico. La presidenza dell’impresa sociale, inoltre, non può essere affidata neanche ai rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, amministrazioni pubbliche e gli enti con scopo di lucro.
Per direzione e coordinamento si intende il fatto che un soggetto abbia – realmente o per previsione statutaria – la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione dell’impresa sociale.
Per controllo, invece, si intende il fatto che un soggetto possa determinare la maggioranza dei voti o che comunque – grazie ai voti che detiene o a eventuali vincoli contrattuali – può esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
In caso di violazione del divieto, le decisioni assunte sono annullabili e possono essere impugnate entro 180 giorni. L’impugnazione può essere fatta anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, spetta comunque all’assemblea degli associati o dei soci la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione. Inoltre, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.
SCRITTURE CONTABILI
L'impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
COMODATO
Per le imprese sociali non vale la possibilità – esistente per tutti gli enti del terzo settore – di ricevere in comodato da enti pubblici beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali.
ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO
Le imprese sociali costituite in forma di società secondo le indicazioni del Libro V del codice civile (escluse quindi associazioni e fondazioni, che non possono, anche se qualificate come imprese sociali, distribuire in alcun modo utili), possono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell'attività statutaria o dall’incremento del patrimonio.
Come?
1) Rispetto agli altri Ets, le imprese sociali possono redistribuire gli utili entro certi limiti.
Per le imprese sociali in forma di società, questa limitata distribuzione degli utili può avvenire:
Inoltre, le cooperative sociali possono ripartire ai soci i ristorni a condizione che le modalità e i criteri di ripartizione siano indicati nello statuto o atto costitutivo. È necessario inoltre che la ripartizione degli storni ai soci sia proporzionale alla quantità o alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo di gestione mutualistico.
2) A tutte le imprese sociali, infine, è consentito di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell'attività statutaria o dall’incremento del patrimonio. In particolare, esse possono destinare:
Si ricorda, inoltre, un’impresa sociale costituita in forma di società, deve comunque destinare almeno il 50% dell’utile allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. Questa parte di utile non è sottoposta a tassazione.
Si ricorda, inoltre, che come per tutti gli Ets, è vietata:
In sostanza, si vuole evitare che l’utile non si formi all’origine attraverso mezzi tesi a distribuire risorse a stakeholder dell’impresa mascherandole come transazioni di mercato.
CASI SPECIFICI
Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto ma le indicazioni si applicano in misura in cui sono compatibili con la disciplina specifica; laddove invece vi siano norme specifiche relative alla forma cooperativa, come ad esempio nel caso delle attività di interesse generale, della gestione degli utili e della trasformazione della società, queste ultime prevalgono rispetto a quanto previsto in sede di disciplina dell’impresa sociale.
Agli enti religiosi civilmente riconosciuti, la disciplina dell’impresa sociale si applica limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca la normativa valida per l’impresa sociale.
Per lo svolgimento delle medesime attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.
Tali enti sono tenuti al deposito nel registro delle imprese solo del regolamento e delle sue modificazioni. Inoltre, sono esentati dall’obbligo di utilizzare l'indicazione di “impresa sociale” nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza, nonché dall’obbligo di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
Non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali nel registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Il codice del terzo settore provvede al riordino della disciplina sull’impresa sociale, di cui viene data definizione nella legge di delega.
Tra le novità:
ENTRATA IN VIGORE
Dal 03 agosto 2017 per gli enti di terzo settore.
Dal 20 luglio 2017 per le indicazioni specifiche sull’impresa sociale.
REGIME TRANSITORIO
Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alla normativa entro il 30 giugno 2020. Entro il medesimo termine, esse possono adeguare i propri statuti deliberando con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
SMS - Società di mutuo soccorso
COS'È
Le società di mutuo soccorso sono enti di terzo settore (Ets) costituite come società senza finalità di lucro, ma che perseguono finalità di interesse generale attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di alcune attività, tassativamente elencate dalla legge.
La normativa richiama espressamente il principio costituzionale di sussidiarietà, che impone allo Stato e agli altri soggetti pubblici di favorire l’iniziativa autonoma dei cittadini nell’interesse generale, e quindi individua le organizzazioni civiche come referente primario e privilegiato nello svolgimento di attività di interesse generale.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le società di mutuo soccorso fanno riferimento alla normativa generale degli Ets.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Le attività prestate dalle società di mutuo soccorso sono esclusivamente:
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività di impresa.
CASI SPECIFICI
Le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi sono esentate dall’obbligo di registrazione presso il registro delle imprese.
OBBLIGHI E DIVIETI
BASE ASSOCIATIVA
Possono divenire soci ordinari le persone fisiche, ma anche altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società, nonché dei fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.
È ammessa la categoria dei soci sostenitori, che possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino a un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.
Gli amministratori di una società di mutuo soccorso debbono essere scelti tra i suoi soci.
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
La costituzione della società di mutuo soccorso e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile. La società per acquisire la personalità giuridica deve essere registrata secondo le forme e procedure previste dalla legge, presentando domanda presso la cancelleria del Tribunale civile.
PUBBLICITÀ LEGALE
Nonostante il divieto di esercitare l’attività di impresa, le società di mutuo soccorso hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, oltre che nel registro unico nazionale del terzo settore. L’iscrizione nel primo registro, infatti, è stata richiesta dalla legge dopo l’abolizione del “registro delle società”, dove erano iscritte in precedenza.
In conseguenza della registrazione, le società di mutuo soccorso godono delle esenzioni fiscali previste dalla normativa, della parificazione alle Opere pie per il gratuito patrocinio e il regime fiscale, nonché dell’esenzione da sequestro e pignoramento dei sussidi dovuti dalle società ai soci.
RISORSE ECONOMICHE
Le società di mutuo soccorso svolgono le attività nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali, fatti salvi alcuni casi previsti da leggi speciali. Ad esempio, possono istituire e gestire fondi sanitari integrativi costituiti con risorse di coloro che ricevono le prestazioni sanitarie o dei loro datori di lavoro.
Alle società di mutuo soccorso non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3% sugli utili netti annuali in favore di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
DONAZIONI
Se una società di mutuo soccorso riceva o abbia ricevuto un lascito o una donazione destinato a un fine determinato e senza uno specifico termine, deve tenerlo distinto dal patrimonio sociale. Le rendite derivanti da tale fonte, dovranno essere gestite in base alla volontà del testatore o del donatore. In caso di liquidazione o perdita della personalità giuridica, si applicheranno, a questi
lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle Opere pie.
In caso di liquidazione o di perdita della propria natura, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso oppure a uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
Le società di mutuo soccorso devono iscriversi nel registro unico nazionale del terzo settore (Runts). In caso contrario, perdono la loro qualifica, con conseguente devoluzione del patrimonio ad altre società di mutuo soccorso ovvero a uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato.
ENTRATA IN VIGORE
Dal 3 agosto 2017 per il codice del terzo settore.
Dal 20 luglio 2017 per le imprese sociali.
REGIME TRANSITORIO
Le società di mutuo soccorso, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del codice del terzo settore, possono trasformarsi in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale mantenendo il proprio patrimonio, in deroga alla normativa generale sulle società di mutuo soccorso, che prevede – in caso di perdita della natura – la devoluzione ad altre società di mutuo soccorso ovvero a uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato.
Costituire un'associazione è relativamente semplice, è necessario però essere adeguatamente informati su quali siano le procedure e i documenti necessari per creare un ente associativo e sui vincoli e le responsabilità che ne derivano.
L'associazione è un contratto tra due o più persone che si uniscono al fine di realizzare uno scopo di natura ideale e non lucrativa. Due sono quindi gli elementi fondamentali e imprescindibili affinché si possa parlare di associazione: le persone e lo scopo di natura ideale.
Vi sono associazioni riconosciute e non riconosciute:
- associazione riconosciuta (o dotata di personalità giuridica) significa che delle eventuali obbligazioni o debiti contratti risponde solamente l'associazione stessa col proprio patrimonio e non anche i singoli consiglieri e associati;
- associazioni non riconosciute (o prive di personalità giuridica) delle obbligazioni o debiti contratti dall'ente rispondono (ex art.38 del Codice civile) invece anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (in primis il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo).
Il fatto di essere un'associazione riconosciuta o non riconosciuta non va confuso con il possesso di altre qualifiche che l'associazione potrebbe avere, ad esempio quella di organizzazione di volontariato (ODV): queste ultime sono ad oggi iscritte presso un registro regionale (gestito dall'Ufficio Volontariato della Regione del Veneto) diverso da quello presso cui sono (eventualmente) iscritte le associazioni dotate di personalità giuridica (che è come detto l'Ufficio atti privati della Regione del Veneto). Ciò significa che la qualifica di ODV e il possesso dello status di associazione riconosciuta sono due cose diverse: potranno quindi esistere ODV non riconosciute (prive di personalità giuridica) e ODV riconosciute (dotate di personalità giuridica).
La costituzione di un’associazione avviene tramite la stipula di “un contratto” tra i soci fondatori, composto di due documenti:
L’atto costitutivo
È il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise.
L’atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi:
– l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale è stata svolta l’assemblea;
– gli estremi dei soci fondatori: nome, cognome, residenza, codice fiscale;
– la denominazione scelta per l’associazione;
– le finalità (oggetto sociale) e le azioni/servizi che l’associazione potrà mettere in atto per raggiungere lo scopo sociale;
– la composizione del Consiglio Direttivo (numero e nomi componenti) eletto contestualmente;
– lo statuto in allegato.
L’atto costitutivo deve essere firmato, in calce, da tutti i soci presenti al momento della stipula.
Lo statuto
È il documento contenente le regole della vita dell’associazione, le norme che disciplinano i rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa.
Lo statuto deve contenere i seguenti elementi:
– denominazione dell’associazione;
– sede legale;
– scopo;
– patrimonio;
– norme sull’ordinamento interno;
– norme sull’amministrazione;
– i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione;
– norme relative all’estinzione dell’ente;
– norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo.
Anche lo statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della stipula.
Oltre ai documenti precedentemente elencati sono necessari i seguenti step:
Richiesta Codice Fiscale
Per richiedere il Codice Fiscale dell’Associazione si dovrà far richiesto all’Agenzia delle Entrate, presentandosi con un documento personale del legale rappresentante, una copia dell’atto costitutivo e dello statuto firmati e il modello AA5/6.
CODICI ATECO 2007 da utilizzare a partire dal 1° Gennaio 2008:
94.9 Attività di altre organizzazioni associative
94.91 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto
94.91.0 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto
94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell’esercizio del culto
94.92 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
94.92.0 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
94.92.00 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
94.99 Attività di altre organizzazioni associative nca
94.99.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
94.99.10 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
94.99.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.3 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
94.99.30 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
94.99.4 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
94.99.40 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
94.99.5 Attività di organizzazioni per la filantropia
94.99.50 Attività di organizzazioni per la filantropia
94.99.6 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente
94.99.60 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente
94.99.9 Attività di altre organizzazioni associative nca
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
Registrazione degli atti presso Agenzia delle Entrate
Per registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto (dopo aver richiesto il codice fiscale) è necessario recarsi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti:
- due copie dell’atto costitutivo in originale, firmate in calce dai soci fondatori;
- due copie dello statuto in originale, firmate in calce dai soci fondatori;
- copia della carta di identità di chi si reca a registrare e del legale rappresentante dell’associazione;
- modello 69 compilato (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile qui di seguito);
- ricevuta del versamento delle imposte, da effettuarsi in banca o in posta con modello F24, se dovute.
Con l’entrata in vigore del Decreto n.117/2017 tutte le associazioni che rientrano nelle tipologie previste dal Decreto sono esenti da imposta di bollo ma è sempre dovuta l’imposta di registro.
È possibile scaricare tutti i moduli sopracitati nella sezione MODULISTICA GENERALE che trovate qui sotto.
Fonte: Cantiere del Terzo Settore
ODV – organizzazione di volontariato
COS'È
Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Aps (associazioni di promozione sociale) sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività. La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non svolge attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri soci.
A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le Odv fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BASE ASSOCIATIVA
Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 Odv.
Se questo requisito viene meno, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.
ATTIVITÀ
Le Odv possono svolgere le seguenti attività:
VOLONTARIATO E LAVORO
Le Odv devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
Le Odv possono avvalersi di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
I componenti degli organi sociali, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell’organo di controllo.
AGEVOLAZIONI
Le Odv sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti delle Odv, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)
Le Odv hanno diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei centri di servizio per il volontariato. Inoltre, esprimono almeno un membro nell’Organismo nazionale di controllo (Onc) e due negli Organismi territoriali di controllo (Otc) sui Csv.
OBBLIGHI E DIVIETI
DENOMINAZIONE SOCIALE
Deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo Odv.
L'indicazione illegittima della locuzione di organizzazione di volontariato o l'acronimo Odv, oppure di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato. La pena è il pagamento di una sanzione che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
RUNTS
Per godere dei benefici previsti dalla normativa, un’Odv deve essere iscritta nell’apposita sezione del Runts. Le Odv già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d’ufficio a quello nazionale: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno precedente all’operatività del registro. Gli uffici del Runts avranno poi 6 mesi di tempo per verificare l’effettivo possesso dei requisiti. Le Odv che verranno cosi iscritte d’ufficio, nel caso non desiderassero rimanere iscritte nel Runts, dovranno presentare domanda di cancellazione.
Le nuove Odv costituite dopo la operatività del Runts dovranno presentare domanda di iscrizione.
ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE
Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall’assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere nominato amministratore, un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.
Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell’organo di controllo, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata nello svolgimento della loro funzione.
Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria.
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Odv e le Aps, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle Odv, iscritte da almeno sei mesi nel Runts, aderenti ad una rete associativa nazionale, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.
In questo caso, alle Odv si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.
RISORSE ECONOMICHE
Per lo svolgimento e il funzionamento delle attività, le Odv possono avere le seguenti entrate:
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
Attività non commerciale
La normativa prevede per tutti gli Ets una serie di attività che vengono considerate non commerciali secondo specifici criteri. Per le organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici a queste attività se ne aggiungono delle altre che, se svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non vengono considerate commerciali, e sono:
Attività commerciale
Le misure fiscali per le Odv sono tra le più agevolate. Le Odv possono svolgere in modalità commerciale le loro attività e possedere partita Iva.
Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.
Donazioni
Solo per le Odv la detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.
Imposta di registro
Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle Odv sono esenti dall'imposta di registro. Per le altre agevolazioni si fa riferimento alla normativa generale per gli Ets.
CASI SPECIFICI
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono sottoposte alla relativa normativa.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
COSTITUZIONE
Possono essere Odv solamente le associazioni, riconosciute e non: prima potevano assumere la forma giuridica che ritenevano più adeguate (tra cui le fondazioni).
BASE ASSOCIATIVA
È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone o almeno 3 Odv.
ATTIVITÀ SVOLTE
Prima della riforma una Odv poteva essere tale solamente se operava nell’ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi ad esempio a soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione di difficoltà). Le Odv possono svolgere attività in uno o più ambiti previsti dal codice del terzo settore, dove sono menzionate anche attività diverse, quali ad esempio quelle culturali o educative. Una Odv, infatti, può perseguire non solo finalità solidaristiche, ma anche civiche e di utilità sociale.
LAVORO
Viene introdotto il limite di lavoratori impiegati (non superiore al 50% del numero dei volontari): con la normativa precedente il limite era fissato al regolare funzionamento dell’Odv oppure al numero occorrente per qualificare o specializzare l’attività svolta. Questo profilo prima era regolato in modo diverso da ogni regione o provincia autonoma.
REGISTRO
Finora esisteva solo il registro di cui si dotata la singola Regione, ciascuno disciplinato con modalità diverse. Ora vi è un registro unico nazionale, omogeneo nelle modalità e criteri di funzionamento.
Schema Atto Costitutivo Odv 2020 Schema Statuto Odv 2020
APS – Associazione di Promozione Sociale
COS'È
L’associazione di promozione sociale (Aps) è una particolare categoria di ente del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), i loro familiari o a terzi. Si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti ai propri enti associati. Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) in base ai destinatari delle attività svolte.
CHI ESCLUDE
Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che
A esclusione degli aspetti specificati, le Aps fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
BASE ASSOCIATIVA
Si tratta di associazioni formate da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta Aps. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
ATTIVITÀ
Le Aps possono svolgere le seguenti attività (anche in forma di impresa):
Per queste ultime due voci, il vincolo è che si tratti di attività strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, che siano rivolte ai propri soci e soggetti assimilati, che non vengano utilizzati strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
VOLONTARIATO E LAVORO
Le Aps si devono avvalere istituzionalmente di volontari. Sono loro che devono svolgere principalmente le attività di interesse generale e non possono essere in nessun caso retribuiti.
A eccezione di questa regola generale, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, le Aps ricorrere a lavoratori, dipendenti o autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell'ente. Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 soci).
AGEVOLAZIONI
Le Aps sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.
I crediti delle Aps, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le Odv hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati, e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).
CONVENZIONI
Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le Odv, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.
In questo caso, alle Aps si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall’ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.
OBBLIGHI E DIVIETI
BASE ASSOCIATIVA
Se il requisito del numero di soci (almeno 7 persone fisiche o 3 Aps) viene meno, c’è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts. Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria entro il 3 agosto 2019.
Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
DENOMINAZIONE SOCIALE
Deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo Aps. L’utilizzo illegittimo della locuzione associazione di promozione sociale o dell'acronimo Aps, di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata in modo improprio da soggetti diversi. La pena è una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.
RUNTS
Un’Aps, per essere considerata tale, deve essere iscritta nell’apposita sezione del registro unico nazionale degli Ets. Le Aps già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d’ufficio al Runts: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno antecedente all’operatività del registro.
REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI
ATTIVITÀ NON COMMERCIALI
Per le Aps, sono considerate non commerciali:
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le Aps possono svolgere attività commerciali, classificate come tali qualora non rispettino i requisiti di cui al precedente paragrafo.
Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l’opzione per un regime forfettario agevolato.
Si considerano invece comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
DONAZIONI
Le detrazioni dell’imposta sul reddito imponibile la donazione effettuata a favore delle Aps segue la regola relativa a tutti gli Ets.
CASI SPECIFICI
Come già più sopra segnalato, la base associativa di una Aps può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps. Nel caso di enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che associano un numero non inferiore a 500 Aps tale limite non si applica.
COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE
FINALITÀ
La normativa precedente alla riforma affidava alle Aps il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale; con la riforma del terzo settore, le finalità vengono ricondotte a quelle previste per la generalità degli Ets. Infatti, devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale.
COSTITUZIONE
Viene specificato nella nuova normativa che la forma di associazione deve essere riconosciuta o non riconosciuta.
BASE ASSOCIATIVA
Viene posto un limite quantitativo dei soggetti che costituiscono la nuova Aps.
DENOMINAZIONE
Si introduce l’obbligo di indicare la sigla Aps nella denominazione.
ENTRATA IN VIGORE
La normativa entra in vigore dal 03 agosto 2017.
Gli aspetti fiscali, invece, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui il registro unico nazionale diventerà operativo.
Prima di tale data, continua ad applicarsi il regime fiscale preesistente.
NORMATIVA TRANSITORIA
Fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continua ad applicarsi la normativa precedente che fa riferimento all’iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale.
Entro il termine del 30 giugno 2020, le Aps possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per:
Per le Aps che si costituiscono dal 3 agosto 2017 in poi lo statuto deve essere già conforme alle norme del codice del terzo settore per quanto riguarda le indicazioni applicabili in via diretta e immediata, escluse, quindi, quelle derivanti dall’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore.
Tutte le disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni fiscali. La stessa decorrenza vale per le indicazioni su detrazioni e deduzioni.
ATTENZIONE!
– La registrazione di atto costitutivo e statuto è possibile solo DOPO aver ottenuto il codice fiscale
– Entro 60 giorni DALLA COSTITUZIONE dell’associazione è necessario compilare e inviare il MODELLO EAS
Gli enti del Terzo settore devono tenere i seguenti libri sociali:
Il libro degli associati
Questo libro deve contenere i dati anagrafici dei soci, cioè nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza ed è importante per identificare i soci che possono intervenire alle assemblee. L’associazione che raccoglie i dati dei propri soci senza comunicarli ad enti esterni non è tenuta a richiedere il consenso scritto dei soci. Altresì se l’elenco viene ceduto ad enti esterni o comprende dati “sensibili” è necessario che l’associazione acquisisca il consenso scritto.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
Questo libro deve contenere le relazioni delle assemblee, iniziando dall’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione. Si ricorda che l’assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il termine previsto dallo statuto, che solitamente non supera i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio dell’associazione. Le assemblee straordinarie solitamente vengono convocate per le modifiche dello statuto o per lo scioglimento dell’associazione. Presidente e Segretario devono firmare il verbale. Per dimostrare la presenza effettiva dei soci all’assemblea è necessario allegare al verbale un foglio firmato dai partecipanti.
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali
Questo libro deve contenere le relazioni (argomenti trattati e decisioni adottate) degli incontri dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo (ove previsto) e degli altri organi sociali (ove previsto). Presidente e Segretario devono firmare il verbale, che deve indicare se le delibere sono state prese all’unanimità o a maggioranza.
Il registro dei volontari
È un registro in cui devono essere iscritti tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del Terzo settore (Ets). Il registro è obbligatorio ed è legato al sistema di assicurazione dei volontari introdotto dalla riforma.
A seguire è possibile scaricare i modelli in fac-simile per facilitare lo svolgimento degli adempimenti per gestire un ente del Terzo settore.
Fonte: Cantiere del Terzo Settore
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La Riforma del Terzo settore fa un ulteriore passo avanti. In attesa del decreto attuativo di istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020 il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 marzo 2020 con la modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.
Il decreto era previsto dall’articolo 13 del Codice del Terzo settore, che prevede indicazioni minime sul bilancio da redigere per gli enti del Terzo settore che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
I modelli saranno obbligatori per rendicontare il bilancio del 2021.
Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (principio di competenza economica).
Per chi ha ricavi inferiori a 220.000 euro, basterà un bilancio in forma di rendiconto per cassa. In questo caso, bisogna escludere le entrate relative al reperimento di fonti finanziarie e ai disinvestimenti, come nel caso di alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni. Questi, infatti, come specificato nell’Introduzione agli schemi di bilancio, non sono afferenti alla gestione corrente dell’ente.
In entrambi i casi, il riferimento è al volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.
Fonte: Cantiere del Terzo Settore
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L’art. 18 del D.Lgs. 117/17 (“Codice del Terzo Settore”) specifica che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Per l’iscrizione ai Registri Regionali l’Associazione deve dichiarare di essere in regola con gli obblighi assicurativi.
Fonte: Cantiere del Terzo Settore
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS
Con DGR n. 704 del 04.06.2020 è stato istituito, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 117/17 “Codice del Terzo settore”, l’Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore (Runts) al quale compete la tenuta, la conservazione e la gestione del Runts medesimo, ai fini di una omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del Registro stesso.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) è operativo dal 23 novembre 2021 (i Registri regionali non saranno più attivi).
A partire da tale data, è iniziato il processo di trasmigrazione dei dati delle associazioni già iscritte ai preesistenti registri di settore (Odv e Aps) al Runts, che dovrà concludersi entro il 22 febbraio 2022.
Nei successivi 180 giorni l’Ufficio regionale del Runts verificherà la sussistenza dei requisiti ai fini dell’iscrizione delle associazioni trasmigrate nel Runts medesimo.
A partire dal 24 novembre 2021 è possibile, per gli enti non iscritti, presentare istanza in via telematica al RUNTS.
ATTENZIONE!!!
CREDENZIALI D'ACCESSO E STRUMENTI OBBLIGATORI:
- Autenticazione credenziali SPID o CIE (punto 2.2, Allegato A, D.D.G. 344 del 29.07.2021)
- Indirizzo PEC (punto 4.1, lett. f, Allegato A, D.D.G. 344 del 29.07.2021)
- Firma digitale di tipo CADES (punto 4.1, Allegato A, D.D.G. 344 del 29.07.2021)
- Allegati in formato PDF/A (punto 4.1, lett. c, Allegato A, D.D.G. 344 del 29.07.2021)
Vedi in dettaglio: Allegato A della D.D.G.344 del 29 luglio 2021
CLICCA QUI, ACCEDI CON CREDENZIALI SPID E CLICCA SU RUNTS:
Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.
Consulta il D.D.G. 561 del 26 ottobre 2021 con il quale è stata individuata la data di attivazione del RUNTS.
Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 , a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).
Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).
Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l'allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata)
Il 5 per mille è la quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che il contribuente può destinare agli enti non profit iscritti al Registro Unico Nazionale Terzo settore (RUNTS) gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Trattasi di uno strumento di raccolta fondi, per gli Enti del Terso settore, introdotto dalla legge finanziaria del 2006 e recentemente rinnovato con il decreto legislativo 111/2017 e il DPCM del 23 luglio 2020.
Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore (ETS)
È possibile effettuare l'accreditamento al 5x1000 attraverso l'iscrizione telematica al Registro Unico compilando, in sede di presentazione dell'istanza, l'apposito campo "Cinque per mille" (andrà valorizzata la voce "Accreditamento al 5 x 1000" e inserito il proprio IBAN o la provincia della tesoreria di riferimento).
Date e scadenze
- Per gli Enti che non hanno proceduto all'accreditamento durante l'iscrizione al Registro Unico è comunque possibile accreditarsi, senza il pagamento di alcuna mora, entro il 11 aprile dell’anno in corso. Tali enti potranno farlo presentando la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso;
- Entro il 20 aprile il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, sul proprio sito web, l’elenco degli Enti iscritti al RUNTS che hanno dichiarato di voler partecipare al riparto del 5×1000;
- Il legale rappresentante dell’ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile;
- Il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l’elenco degli Enti del Terzo Settore iscritti al contributo con le variazioni apportate;
- Dopo la data dell'11 aprile sarà ancora possibile accreditarsi al beneficio del 5x1000 con le medesime modalità anzidette e fino al 30 settembre, previo versamento dell'importo di 250,00 euro. (Tale ipotesi è confermata fino al 2021, riguardo agli anni successivi si attendono conferme dall’amministrazione finanziaria).
Schema riassuntivo del 2023
ACCREDITAMENTO NUOVI ISCRITTI CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Cooperative sociali, Associazioni e fondazioni riconosciute) |
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Il contributo del cinque per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro |
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Non appena ottenuto il provvedimento di iscrizione al RUNTS gli enti possono entrare in piattaforma RUNTS e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5x1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio. |
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La domanda per l’anno finanziario 2023 va trasmessa dal 08/03/2023 al 11/04/2023 |
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Possono presentare istanza di accreditamento tardiva al cinque per mille dal 11 aprile 2023 al 30 settembre 2023 versando un importo pari a 250 euro |
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ACCREDITAMENTO ONLUS CONTRIBUTO CINQUE PER MILLE |
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Le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022, presentano l’istanza di accreditamento per l’anno finanziario 2023 all’Agenzia delle Entrate. Con il DL 198/2022, c.d Decreto Milleproroghe 2023, le disposizioni relative alla destinazione del cinque per mille (art. 3, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 111/2017) hanno effetto per le ONLUS ex Anagrafe a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del RUNTS; pertanto fino al 31 dicembre 2023, le ONLUS iscritte all’Anagrafe ONLUS potranno continuare ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le “vecchie” modalità stabilite dal DPCM 23 luglio 2020, pur in assenza di una iscrizione nel RUNTS. |
https://www.agenziaentra te.gov.it/portale/it/web/g uest/contributo-del-5- per-mille-2023/onlus |
ELENCO PERMANENTE DEGLI ISCRITTI AL CINQUE PER MILLE |
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Gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell'elenco permanente degli iscritti al cinque per mille saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento. Va verificata quindi la presenza nell’elenco. Qualora nella tabella sia riportata in corrispondenza del nominativo dell’ente la dicitura NO nella colonna dedicata al cinque per mille, si invita a richiedere l’eventuale correzione. |
https://servizi.lavoro. gov.it/runts/it- it/Lista-enti
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE |
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Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. |
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Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell’elenco permanente 2022 pubblicato sul sito del CONI (www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al cinque per mille per il 2023. L’iscrizione per l’anno 2023 va trasmessa dal 08/03/2023 al 11/04/2023. Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché presentino l’istanza di accreditamento entro il 2 ottobre 2023 (in quanto il 30 settembre cade di sabato), versando l’importo di 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 - pdf). Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante dell’ente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all’Ufficio del CONI territorialmente competente. L’elenco degli ammessi ed esclusi per gli anni pregressi è disponibile al seguente link: Dipartimento per lo Sport - 5 per mille: elenco degli ammessi e degli esclusi (governo.it) Eventuali correzioni o verifica dello stato della posizione dell’ente va effettutata tramite la piattaforma presente nel sito dell’ufficio dello sport dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibile al seguente link https://www.sportgov.it/5x1000/it/home/ Le associazioni che risulteranno inserite per la prima volta negli elenchi delle associazioni ammesse al beneficio del 5 per mille dovranno registrarsi nella nuova piattaforma ed inserire l’iban per consentire al Dipartimento per lo sport, di erogare le somme spettanti. https://www.sportgov.it/5x1000/it/home/ |
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Per informazioni riguardanti il cinque per mille inviare una e- mail a: 5xmille@sportgov.it |
https://www.coni.it/it/reg istro-societa-sportive/5- per-mille.html |
EROGAZIONE CONTRIBUTO anno finanziario 2022 |
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È stato pubblicato l'elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al cinque per mille anno finanziario 2022 entro l'11 aprile 2022. |
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EROGAZIONE CONTRIBUTI anni pregressi 2021 e 2020 |
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Gli enti beneficiari devono comunicare - Per l’anno finanziario 2021: entro il 30 settembre 2024 - Per l’anno finanziario 2020: entro il 30 settembre 2023 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo. |
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Nel caso di mancato accredito del contributo va trasmessa mail con la descrizione del problema all'indirizzo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it indicando l'anno di finanziamento, il codice fiscale e la denominazione dell'ente, l'indirizzo e i recapiti telefonici/cellulare. |
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RENDICONTAZIONE |
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Si rinvia a quanto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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SITI istituzionali di possibile interesse: |
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Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/area-tematica-5x1000 Regione Veneto - Ufficio del Terzo settore: https://www.regione.veneto.it/web/sociale/verso-il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore Ministero del lavoro e delle politiche sociali: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale- imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/default.aspx RUNTS: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ Enti iscritti al RUNTS aggiornato quotidianamente a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti FAQ: https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/topic/0TO1v000000cVz6GAE/runts?language=it Dipartimento per lo Sport: https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/5-x-mille/presentazione/ CANTIERE DEL TERZO SETTORE: https://www.cantiereterzosettore.it/ |
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Rendicontazione del contributo
Per importo pari o superiore a 20.000€:
È stato pubblicato il D.D. n. 396 del 13 dicembre 2022 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille. Il presente atto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli enti medesimi dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.
A seguire, nella sezione allegati “Modelli per contributi pari o superiori a 20.000 euro”, sono messe a disposizione: le linee guida aggiornate, un format esemplificativo inerente la lista dei giustificativi di spesa nonché il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.
Per importo inferiore a 20.000€:
La modulistica, e relative linee guida, approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida - a partire dall’anno finanziario 2021 - per la sola rendicontazione di contributi inferiori a 20.000,00 euro.
Vedi allegati della sezione: “Modelli per contributi pari o superiori a 20.000 euro”.
*9 giugno 2022
Disponibile l'elenco degli importi del 5 per mille assegnati per
https://www.
e l’elenco permanente accreditati al 5 per mille nell'anno 2022, aggiornato al 10/05/2022 e presente sul sito del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/
Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, che non siano già regolarmente accreditate, possono accreditarsi con le modalità stabilite dall'art. 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
Le Associazioni di Volontariato appartengono a due diverse tipologie:
L’iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche garantisce all’Associazione di Volontariato l’autonomia patrimoniale perfetta.
L’iscrizione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato è istituito dalla Regione del Veneto (D.P.R. 361/2000) ed è gestito dalla Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.
Per ottenere il riconoscimento è necessario che l’Associazione possieda i seguenti requisiti:
Con Deliberazione n. 134 del 14 febbraio 2017 (DGR N. 134 del 14.02.2017) la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto:
1) ad aggiornare l’entità del patrimonio iniziale per le Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di diritto privato che vogliono richiedere il riconoscimento alla Regione, modificando, di conseguenza, la modulistica relativa. Le modifiche si applicano alle istanze pervenute a decorrere dal 1 aprile 2017.
2) a disporre l’eliminazione della fase preliminare relativa all’esame preventivo delle bozze di statuti degli Enti richiedenti. L’eliminazione è operativa dal 14 febbraio 2017. Eventuali richieste di esame preliminare pervenute dopo tale data saranno pertanto restituite agli Enti richiedenti;
3) a rideterminare il termine finale dei procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, all’approvazione delle modifiche statuarie ed allo scioglimento/estinzione dell’ Ente in 60 giorni. Il nuovo termine si applica alle istanze pervenute a decorrere dal 1 aprile 2017.
Per ottenere il riconoscimento della Personalità giuridica di diritto privato il legale rappresentante dell’ente deve presentare istanza (in bollo) al Presidente della Giunta Regionale del Veneto al Presidente della Giunta Regionale del Veneto utilizzando il modello previsto. L’intreressato deve allegare all’istanza la documentazione prevista. Il termine del procedimento amministrativo è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda e si concluderà con l’iscrizione nel Registro Regionale dell’ente e con la comunicazione allo stesso. In caso di esito negativo verrà data comunicazione all’ente dei motivi ostativi. Il termine di 90 giorni potrà essere sospeso una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’aquisizione di chiarimenti/integrazioni. In caso di esito negativo l’associazione può:
Codice Civile – Libro primo “Delle Persone e della Famiglia”, Titolo secondo “Delle Persone Giuridiche”, Capo Secondo “Delle Associazioni e delle Fondazioni”
Codice Civile – Disposizioni di attuazione: Capo primo “Disposizioni di attuazione”, Sezione prima: “Disposizioni relative al Libro primo”
D.P.R. 10 febbraio 2000, nr. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto”
D.G.R. 19 gennaio 2001, nr. 112 “D.P.R. 361/2000 recante “Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. Istituzione del Registro Regionale delle Persone giuridiche”